S.I.PED. – SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA
ARTICOLO 1
Costituzione, denominazione, obbiettivi
1. È costituita la Società Italiana di Pedagogia (SIPED). Essa sarà d’ora innanzi indicata come SIPED.
2. La SIPED non ha fini di lucro.
3. Obbiettivi della SIPED sono i seguenti:
a. promuovere lo sviluppo degli studi e delle ricerche nell’ambito delle discipline pedagogiche;
b. favorire la costituzione e il potenziamento delle strutture per la ricerca e l’insegnamento nell’ambito delle discipline pedagogiche;
c. organizzare e sollecitare l’incontro e la cooperazione attiva tra gli studiosi delle discipline pedagogiche;
d. favorire gli studi sulle professionalità pedagogiche;
e. promuovere la diffusione della cultura pedagogica in Italia e all’estero.
4. In relazione agli obbiettivi, di cui al comma precedente del presente articolo, la SIPED:
a. organizza periodicamente seminari e convegni a carattere nazionale e internazionale;
b. istituisce rapporti di collaborazione con associazioni nazionali e internazionali che abbiano fini analoghi o che operino nello stesso campo e con enti e istituzioni che abbiano competenze nel settore educativo e formativo;
c. cura la pubblicazione di volumi, collane, periodici.
ARTICOLO 2
Soci
1. I soci della SIPED appartengono alle seguenti categorie:
a. soci ordinari;
b. soci cooptati;
c. soci corrispondenti;
d. soci sostenitori;
e. soci junior.**
2. Sono soci ordinari i professori ordinari e associati, i ricercatori e gli assistenti di ruolo ad esaurimento di discipline pedagogiche, che prestino o che abbiano prestato servizio nelle università italiane e in altre università presenti in Italia, su dichiarazione di adesione presentata al Consiglio Direttivo della SIPED.
3. Sono soci cooptati gli studiosi italiani di discipline pedagogiche i quali, non trovandosi nelle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, su domanda approvata dal Consiglio Direttivo della SIPED, siano ammessi a far parte della SIPED. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno tre soci ordinari che rivestano la qualifica di professori ordinari in servizio di ruolo. Il numero massimo dei soci cooptati non può superare il 15% dei soci ordinari.
4. Sono soci corrispondenti quegli studiosi italiani di discipline pedagogiche e non pedagogiche e quegli studiosi stranieri di discipline pedagogiche, la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno tre soci ordinari che rivestano la qualifica di professori ordinari in servizio di ruolo.
5. Sono soci sostenitori individuali e collettivi, su delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e gli enti che danno un contributo finanziario alle attività della SIPED.
5bis. Sono soci junior giovani studiosi non ancora strutturati quali dottorandi, dottori di ricerca e assegnisti di ricerca in discipline pedagogiche, la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno tre soci ordinari, di cui almeno uno deve rivestire la qualifica di professore ordinario in servizio di ruolo. Lo status di socio junior non può essere mantenuto per più di 4 anni.**
6. I soci acquisiscono tutti i diritti previsti dallo Statuto. In particolare, essi hanno diritto di fruire di tutte le iniziative promosse dalla SIPED.
7. I soci assumono tutti gli obblighi previsti dallo Statuto, in particolare l’obbligo di versare il contributo annuo nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio, che non è in regola con il pagamento del contributo annuo, non può usufruire dei diritti di cui al comma 6 del presente articolo. Il socio che non è in regola con il pagamento del contributo annuo per tre anni consecutivi decade dall’appartenenza alla SIPED. Il socio, decaduto e successivamente reiscritto, non ha, al momento della reiscrizione, immediato diritto al voto, se non versa almeno l’ammontare delle quote sociali del triennio di esercizio finanziario e sociale che si conclude.
8. In occasione dell’elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo:
a. le nuove domande di iscrizione dei soci cooptati devono essere formalizzate, nel rispetto del comma 3 del presente articolo, entro e non oltre i tre mesi precedenti alla data fissata per l’Assemblea elettiva. Le domande di iscrizione dei soci cooptati sono deliberate dal Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data fissata per l’Assemblea elettiva;
b. le nuove dichiarazioni di adesione dei soci ordinari e le reiscrizioni dei soci ordinari e dei soci cooptati, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo, devono essere effettuate entro e non oltre il mese precedente alla data fissata per l’Assemblea elettiva.
ARTICOLO 3
Organi. Gruppi di lavoro
1. Sono organi della SIPED:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Giunta;
- i Revisori dei conti;
- il Senato della SIPED.
2. Possono essere attivati gruppi di lavoro.
ARTICOLO 4
L’assemblea
1. Tutti i soci costituiscono l’Assemblea. Tranne quanto previsto nel presente Statuto, tutti i soci hanno pari diritto al voto.
2. Sono competenze dell’Assemblea:
a. definire le linee programmatiche dell’attività della SIPED;
b. eleggere il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti;
c. approvare la relazione scientifico-culturale e la relazione finanziaria presentate dal Consiglio Direttivo;
d. modificare lo Statuto;
e. approvare il Regolamento;
f. esaminare gli argomenti all’ordine del giorno e deliberare su essi.
3. Per l’elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti i soci cooptati hanno solo elettorato attivo, mentre i soci corrispondenti, sostenitori e junior non hanno elettorato né attivo né passivo.**
4. L’Assemblea si riunisce di regola una volta all’anno, su convocazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea può pure riunirsi in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà dei soci. La richiesta deve essere accompagnata dall’indicazione dei punti da porre all’ordine del giorno.
5. Le procedure per la convocazione dell’Assemblea sono fissate nel modo seguente:
a. la data della convocazione deve essere comunicata ai soci con almeno tre mesi di anticipo;
b. i soci, che intendano proporre argomenti per l’ordine del giorno, devono far pervenire le loro proposte al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della data stabilita per l’Assemblea. Le proposte presentate da almeno un quarto dei soci devono essere messe all’ordine del giorno;
c. l’ordine del giorno, fissato dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicato ai soci con l’indicazione della sede, della data e dell’ora della convocazione almeno un mese prima della data dell’Assemblea;
d. se all’ordine del giorno dell’Assemblea figurano proposte di modifica dello Statuto, le proposte devono essere comunicate contestualmente.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci ordinari e cooptati, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero. Ogni socio può rappresentare, attraverso lo strumento della delega, soltanto un altro socio della sua medesima categoria.
7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento della Società occorrono, rispettivamente, il voto favorevole della maggioranza assoluta e dei due terzi dei soci ordinari.
8. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto un regolare verbale. I documenti messi in votazioni vi sono riportati integralmente.
ARTICOLO 5
Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 15 soci ordinari. Ciascuno dei tre ruoli (a) dei professori ordinari, (b) dei professori associati e (c) dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento è rappresentato nella misura di 5 soci per categoria.
2. In occasione dell’elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo:
a. le candidature, per ciascuna categoria, devono essere formalizzate al Consiglio Direttivo uscente e comunicate telematicamente ai soci, trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva;
b. quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea elettiva, il Presidente uscente comunica telematicamente ai soci l’elenco completo di tutte le candidature, suddivise per categoria.
3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci con voto segreto. Ogni socio può indicare, all’atto del voto, al massimo due nomi per ciascuno dei tre ruoli, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Se, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo cessa di farne parte, subentra al suo posto il primo dei non eletti della medesima categoria.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nessun socio può farne parte consecutivamente più di due volte.
6. Sono competenze del Consiglio Direttivo:
a. eleggere, tra i Consiglieri, il Presidente, due vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie, il Segretario e il Tesoriere;
b. stabilire la data, la sede e l’ordine del giorno dell’Assemblea;
c. deliberare sull’ammissione dei soci cooptati, corrispondenti, sostenitori e junior;**
d. predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento della SIPED;
e. stabilire l’ammontare della quota associativa;
f. deliberare intorno all’attivazione dei gruppi di lavoro;
g. deliberare riguardo alle iniziative culturali della Società, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea;
h. predisporre la relazione scientifico-culturale e la relazione finanziaria.
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con l’anticipo di almeno un mese, e si riunisce almeno tre volte all’anno. Esso può altresì essere convocato su richiesta di almeno 6 dei suoi componenti. Le sue sedute sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un regolare verbale.
9. In caso di richiesta di proroga da parte del Direttivo in carica, è posto il limite massimo di un anno di proroga (non ripetibile), previo parere obbligatorio e vincolante da parte del Senato SIPED.*
ARTICOLO 6
Il Presidente. Il vice Presidente vicario. Il Segretario. Il Tesoriere. La Giunta. I Revisori dei conti
1. Il Presidente rappresenta di fatto e di diritto la SIPED, ne presiede gli organi collegiali ed esegue, coadiuvato dalla Giunta, i deliberati di questi ultimi.
2. Il vice Presidente vicario supplisce il Presidente in caso di impedimento e svolge i compiti a lui delegati dal Presidente.
3. Il Segretario e il Tesoriere collaborano col Presidente e in particolare tengono e aggiornano rispettivamente gli elenchi dei soci e la contabilità. Il Tesoriere predispone i bilanci preventivo e consuntivo.
4. La Giunta è costituita dal Presidente, dai due vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie, dal Segretario e dal Tesoriere. Essa coadiuva il Presidente nell’esecuzione dei compiti previsti dallo Statuto o affidatigli dal Consiglio Direttivo.
5. Le votazioni per l’elezione del Presidente, dei due vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie, del Segretario e del Tesoriere si svolgono a scrutinio segreto, separatamente l’una dall’altra. Per le elezioni di tutti i componenti della Giunta, ciascun membro del Consiglio Direttivo dispone di un voto. Per la validità dell’elezione del Presidente, dei due vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere occorre la maggioranza assoluta dei voti. Risulta eletto il consigliere che ha riportato in ciascuna votazione il maggior numero di voti.
6. I Revisori dei conti (tre titolari e tre supplenti) svolgono le funzioni di controllo statutario e contabile loro attribuite dalla legge. Essi durano in carica tre anni. I Revisori dei conti non possono far parte del Consiglio Direttivo. La loro elezione si svolge a scrutinio segreto. I Revisori dei conti sono votati ed eletti contestualmente al Consiglio Direttivo, in sede di Assemblea elettiva.
7. Tutti i mandati, di cui ai commi precedenti del presente articolo, scadono contestualmente con quelli del Consiglio Direttivo, di cui essi sono espressione.
ARTICOLO 7
Il Senato
1. Il Senato della SIPED è costituito dai soci ordinari che rientrano nelle seguenti condizioni:
a. ex Presidenti ed ex vice Presidenti della SIPED;
b. Presidenti ed ex Presidenti delle altre associazioni pedagogiche accademiche maggiormente rappresentative, che abbiano almeno 50 iscritti;
c. Presidenti ed ex Presidenti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze della formazione;
d. Rettori ed ex Rettori di Atenei italiani;
e. due membri permanenti di nomina del Presidente della SIPED in carica tra i soci ordinari particolarmente rappresentativi;
f. il Presidente della SIPED in carica.
2. Il Senato ha compiti di consulenza generale dell’attività della SIPED.
3. Il Senato si riunisce almeno una volta all’anno e su richiesta del Presidente della SIPED in carica per formulare pareri su questioni di particolare rilevanza per l’associazione. Per motivi d’urgenza si può riunire anche per via telematica.
4. Il Senato è presieduto dal Decano dell’organo.
ARTICOLO 8
I gruppi di lavoro
1. Nella SIPED possono essere attivati Gruppi di lavoro, di norma in funzione di direzioni scientificamente consolidate della ricerca pedagogica, con lo scopo di:
a. contribuire allo sviluppo e all’articolazione dell’attività scientifica della SIPED;
b. favorire il miglioramento delle conoscenze e delle metodologie specialistiche;
c. stimolare la crescita di aree innovative di indagine.
2. Per la realizzazione degli scopi, di cui al comma 1 del presente articolo, i gruppi di lavoro:
a. possono promuovere convegni e incontri di settore;
b. possono organizzare riunioni scientifiche nel corso delle iniziative nazionali della SIPED;
c. presentano relazioni sulle attività svolte.
3. Ciascun gruppo di lavoro è costituito con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta motivata di almeno 10 soci. Ulteriori norme procedurali per l’attivazione e per il funzionamento dei Gruppi di lavoro sono stabilite dal Regolamento.
ARTICOLO 9
Il Regolamento
1. Il Regolamento contiene indicazioni specifiche riguardo:
a. alle procedure per l’accettazione dei soci cooptati, corrispondenti, sostenitori e junior;**
b. alle modalità del pagamento delle quote sociali e alle procedure per il sollecito del pagamento delle quote sociali da parte dei soci inadempienti;
c. alle norme generali per l’attivazione e il funzionamento dei Gruppi di lavoro;
d. alle procedure congressuali;
e. alle modalità di gestione del patrimonio.
ARTICOLO 10
Sede. Anno sociale. Patrimonio. Verbali
1. La sede legale della SIPED è stabilita a Roma. Essa può essere trasferita altrove su delibera del Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio sociale ha durata triennale.
3. Il patrimonio della SIPED è costituito:
a. dai contributi dei soci;
b. dai proventi delle iniziative della SIPED;
c. da donazioni e contributi privati;
d. da eventuali donazioni e contributi dello Stato e di enti pubblici.
4. I verbali sono depositati presso la sede della SIPED.
ARTICOLO 11
Rinvio ad altre norme
1. Per tutto quanto non viene espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme in materia del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.
ARTICOLO 12
1. Sino all’approvazione del presente Statuto, valgono tutte le norme contenute nel precedente Statuto registrato a Roma il 22 settembre 1989 e con successive modifiche approvate all’unanimità dall’Assemblea della SIPED del 6 giugno 1997.
* Il comma 9 dell’art. 5 è stato inserito, dopo essere stato votato all’unanimità dall’Assemblea SIPED, tenutasi a Foggia il 1. Aprile 2016.
** I commi c.1, c.5bis dell’articolo 2, il comma 3 dell’articolo 4, il comma 6.punto c dell’articolo 5, il comma 1 dell’articolo 9. sono stati inseriti dopo essere stati votato all’unanimità dall’Assemblea SIPED, tenutasi a Palermo il 24 ottobre 2019.