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OGGETTO: Educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari
Con la presente la Presidente Siped (Società italiana di Pedagogia) Prof.ssa Simonetta Polenghi (Università Cattolica di Milano), la Presidente CUNFS (Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione) Prof.ssa Maria Grazia Riva (Università di Milano-Bicocca) e la Coordinatrice Conclep (Coordinamento Presidenti dei Corsi di Laurea per Educatore Socio-pedagogico e Pedagogista) Prof.ssa Silvana Calaprice (Università di Bari) intendono manifestare forti perplessità sul contenuto e l’oggetto della Circolare n. 87/2019.
La Circolare, infatti (preceduta da una versione poi tolta ma che ancora circola in rete), intimorisce molti e sta creando equivoci e fraintendimenti nel mondo delle professioni educative in quanto, seppur nel testo si espliciti l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione ad albo o elenchi speciali per gli Educatori Professionali socio-pedagogici, la genericità del termine di ”Educatore Professionale”, utilizzato nell’oggetto della circolare, e la stretta ed incerta circoscrizione dei settori di intervento degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono fonte di gravi dubbi ed incertezze.
Come rappresentanti del mondo accademico negli organismi inerenti la materia, siamo pertanto a chiederle un incontro urgente per alcuni indispensabili chiarimenti:
- la Legge n. 205/2017, nel riconoscere la distinzione tra la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico e quella dell’educatore professionale socio-sanitario, al comma 594 dispone che l’educatore professionale socio-pedagogico (e il pedagogista) operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, elencando espressamente gli ambiti in cui operano tali figure professionali, tra cui l’ambito socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi.
La successiva legge 145/18, al comma 517 permette a tali figure di confermare il loro già consolidato lavoro competente in ambito socio-assistenziale, socio sanitario e della salute con finalità prettamente socio-educative.
Tali Leggi, dunque, annoverano con chiarezza gli ambiti socio-assistenziali, socio-educativi e sanitari, tra quelli di competenza e di operatività dei laureati L-19 (ex L-18), permettendo così alle figure con tale formazione accademica di confermare il loro già consolidato lavoro competente in tali ambiti; - la Legge n. 205/2017 è norma successiva e di rango superiore, nella gerarchia delle fonti, rispetto al Decreto Ministeriale n. 520/1998 e, pertanto, la distinzione effettuata dalla legge tra le due figure dell’educatore professionale socio-pedagogico e dell’educatore professionale socio-sanitario, la nuova organizzazione delle due figure professionali e la specificazione degli ambiti di operatività dell’educatore socio-pedagogico, superano ed escludono la circostanza che il D.M. n. 520/98 possa pretendere di operare una riserva professionale sulla quasi totalità dei contenuti del detto decreto in favore dell’Educatore Professionale socio-sanitario;
- le stesse Leggi nn. 205/2017 e 145/2018 riconoscono che la qualifica di «educatori professionali socio-sanitari» resta disciplinata dal Decreto del Ministro della sanità n. 520/1998, come professione sanitaria essenzialmente rivolta all’area della riabilitazione, con qualifica attribuita con laurea della classe L/SNT2 – professioni sanitarie della riabilitazione; riconoscendo, dunque, che il D.M. n. 520/198 definisca l’attività professionale del laureato L/SNT2, le stesse leggi ordinarie superano il Decreto, aggiungendo al generico titolo di Educatore professionale l’aggettivo socio-sanitario, proprio per eliminare le equivocità degli ambiti di azione: ambiti specificamente sanitari su cui tutta la formazione universitaria di tali figure si incentra, come si evince dalla specificità degli stessi corsi di studio;
- gli elenchi speciali non riguardano tutti i laureati classe L. 19, poiché nell’ultimo capoverso della Circolare si afferma che “Per tutti coloro che, in riferimento al comma 594 della legge 205/2017, modificato e integrato dal comma 517 della legge 145/2018, in qualsiasi ambito operino con funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e della salute, ma sono sprovvisti di titolo abilitante, equipollente o equivalente all’esercizio della professione, si applica quanto previsto dal comma 537 della legge n. 145/201 ……possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo in oggetto, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”: la mancata iscrizione negli elenchi – si legge nella Circolare – comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per l’esercizio abusivo di professione, ai sensi dell’art. 348 del Codice penale. Tale esplicazione contraddice le disposizioni di legge, nonché, nello specifico, il D.M. del 9 agosto 2019 che circoscrive esplicitamente l’iscrizione in tali albi speciali solo alle categorie dei servizi sanitari e socio-sanitari: gli elenchi speciali, pertanto, non riguardano tutti i laureati classe L-19.
Alla luce di quanto innanzi, stante l’imminente scadenza del 31 Dicembre p.v., si chiede di Voler fissare un incontro con gli scriventi, con cortese urgenza, per una chiarificazione sulle posizioni e sugli obblighi normativi delle due figure professionali.
Nell’attesa di riscontro, si inviano distinti saluti
Milano, 21.11.2019
Prof.ssa Simonetta Polenghi
Presidente SIPED – Società Italiana di Pedagogia
Prof.ssa Maria Grazia Riva
Presidente CUNSF – Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione
Prof.ssa Silvana Calaprice
Coordinatrice Conclep – Coordinamento Presidenti dei Corsi di Laurea per Educatore Socio-pedagogico e Pedagogista