A seguito di ripetute domande riguardanti questo ambito delle professioni educative, si ritiene utile precisare:
- la cosiddetta “Legge Iori” (L. 205, commi 194-601) NON RIGUARDA gli educatori dei servizi all’infanzia (che sono invece normati dal Decreto Legislativo 65/17);
- i 60 cfu che regolano in via transitoria l’acquisizione della qualifica di educatore per coloro che hanno maturato esperienza professionale per almeno te anni NON HANNO valore per accedere ai servizi per la prima infanzia;
- tuttavia questi educatori nei servizi all’infanzia POSSONO conseguire la qualifica con i 60 cfu che però avrà validità soltanto al di fuori dei servizi infanzia (ovvero per chi desidera cambiare ambito).
Per quanto riguarda le prospettive degli educatori per l’infanzia possiamo solo affermare che la loro situazione è una specie di “limbo” poiché a tutt’oggi si dispone soltanto di un testo di Decreto applicativo del dlgs n.65/17 (a firma della Ministra Fedeli) relativo alla formazione degli “Educatori dei servizi educativi per l’infanzia”, ma non ancora emanato ufficialmente.
A fronte di questa situazione la sen. Vanna Iori ha chiesto che il nuovo Ministro Bussetti si esprima in tempi rapidi sulla non retroattività delle disposizioni previste e quindi che i laureati nella classe L-19, senza indirizzo specifico, possano continuare a svolgere la professione di Educatore nei servizi educativi per l’infanzia.
In conclusione è consigliabile che si iscrivano ai 60 cfu soltanto coloro che, lavorando nei servizi per l’infanzia ed essendo sprovvisti di titolo, prevedono di cambiare ambito di lavoro (dall’infanzia ad altri servizi educativi).
I corsi per i 60 cfu saranno ripetuti per tre anni. Quindi si suggerisce, per quest’anno, di attendere il pronunciamento del nuovo ministro, ed eventualmente iscriversi nel secondo o terzo anno di edizione, perché c’è il rischio di fare inutilmente questi 60 cfu che non danno qualifica per l’infanzia.
La Presidente
Simonetta Polenghi